Obbligo Sito web associazioni. Perché le associazioni devono avere un sito web?
Quanto è importante un sito web associazioni per le organizzazioni di volontariato per gli enti del terzo settore ma anche per una comune associazione sportiva o culturale? Sicuramente il primo pensiero di un’associazione sono le persone e le attività che vengono svolte per perseguire lo scopo associativo.
Partecipare ad un campionato sportivo, organizzare eventi culturali, promuovere il territorio e le tradizioni, insomma gli obiettivi da perseguire sono tantissimi e sicuramente fondamentali, ma anche alla luce della recente riforma del terzo settore, il sito web associazioni è diventato centrale nell’organizzazione e nella vita di un gruppo di persone che operano riunite in un’associazione.
In primo luogo è OBBLIGATORIO. Si avete letto bene, il sito web per un associazione è un obbligo previsto dalla Legge e se siete ancora sprovvisti di sito internet dovreste contattare, già da oggi, una Web Agency specializzata in software per associazioni e terzo settore e mettervi al passo con gli obblighi di legge.
Tra gli obblighi previsti dalla nuova disciplina per le associazioni quello previsto dal comma 2 dell’articolo 14 del codice del terzo settore è sicuramente tra quelli che dovrebbe far scattare il campanello d’allarme alla vostra associazione. Secondo la nuova disciplina infatti: “gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
Da quando scatta l’Obbligo di avere un sito web aggiornato?
L’obbligo è già attivo. Le associazioni che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria da parte di Enti pubblici, società controllate da PA, società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che abbiano ricevuto un minimo di 10.000 euro sono OBBLIGATE a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale. Ne viene da se che anche l’avere un sito web sia diventato assolutamente obbligatorio.
N.B. Ai fini dell’obbligo non è ricompreso il 5 per mille.
Quali associazioni hanno l’obbligo di avere un sito web e di aggiornarlo con le comunicazioni
I destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie: alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Nella seconda categoria rientrano invece le imprese. Tale classificazione rileva ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in esame.
Difatti, per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00. Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
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